PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione degli effetti del provvedimento di collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, gli ufficiali nei confronti dei quali è stata formalizzata la comunicazione di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri possono, tramite domanda da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ottenere la permanenza in servizio.
      2. Gli ufficiali di cui al comma 1 permangono in servizio, in soprannumero agli organici, sino al raggiungimento dei limiti di età, nella posizione di servizio permanente effettivo. I predetti ufficiali non possono ricoprire gli incarichi previsti ai fini dell'espletamento delle attribuzioni specifiche del grado per l'avanzamento, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, né ricoprire incarichi all'estero o comunque relativi a impegni internazionali.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'articolo 1, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali delle Forze armate.

 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.